Concert & Entertainment Agency - Roma

SIAE - INPS

La J Music sas è iscritta all’INPS (exEnpals) come impresa, ed è in possesso di proprio Certificato di Agibilità (ai sensi dell’art 10 del Decreto Legislativo 16 luglio 1947, n. 708, modificato e convertito in Legge 13 maggio 1988, n. 153) per assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia di spettacolo (concerti, trattenimenti, piano bar, hotels, ecc..).

Fra i propri servizi è previsto il disbrigo di tutte le pratiche connesse alle esecuzioni musicali per conto del cliente committente:
– in qualità di delegati richiesta permessi SIAE per trattenimenti musicali o concerti;
– contrattualizzazione degli artisti e inserimento nel Certificato di Agibilità (“fornitura” degli stessi al cliente finale)
adempimenti contributivi e fiscali a norma di legge

INPS/Gestione exENPALS

Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l’Enpals confluisce in Inps. L’ente gestisce l’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia in favore di musicisti, attori, cantanti, registi, ecc. A questo ente, differentemente dagli altri enti previdenziali, sono iscritti obbligatoriamente non soltanto i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi. Ai fini dell’obbligo contributivo, non ha alcuna rilevanza che l’iscritto all’Enpals presti attività lavorativa di tipo subordinato o di tipo autonomo.

Il certificato di agibilità (Inps exEnpals)

Il certificato di agibilità viene rilasciato dall’Inps/Gestione exEnpals, poiché nessun artista può esibirsi in pubblico se non è in possesso di questa documentazione. (L’obbligo del certificato è segnalato dal D.L 13.3.88 n. 69 convertito nella legge 13.5.88, n.153). Infatti la legge, come previsto dall’art. 10 (artt 3 e 10 del DL CPS n.708/47), esplicitamente vieta ai datori di lavoro di far esibire, nei propri locali, artisti privi di tale certificato. Questa disposizione è motivata dal fatto che il legislatore ha inteso tutelare maggiormente questa categoria di lavoratori, che, a causa delle peculiarità del lavoro svolto, potrebbe ritrovarsi privo di protezione sociale (previdenziale ed assistenziale). Nella richiesta di rilascio di tale certificato, infatti, il datore di lavoro deve indicare chiaramente i lavoratori occupati, il compenso previsto per gli stessi, il luogo dove si svolge la manifestazione o spettacolo, le date in cui si svolge quest’ultima.

 

Il certificato di agibilità è il documento che autorizza l’impresa a far agire nei locali di proprietà (o di cui le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/47 (e successive modifiche ed integrazioni) in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi).

 

L’agibilità viene rilasciata previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie (art.10 D.Lgs.C.P.S. n. 708/47). In particolare, in conformità alle disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2008, il rilascio del certificato è subordinato all’assenza di debiti contributivi da parte dell’impresa richiedente nei confronti dell’Ente. (…) Sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

 

L’obbligo di custodia della copia del certificato è posto a carico del committente. Il certificato di agibilità dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell’accertamento.

SIAE

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La SIAE è la Società Italiana degli Autori ed Editori. La sua funzione istituzionale è la tutela del diritto d’autore. La SIAE amministra le opere di oltre 71.000 aderenti facendo sì che per ogni sfruttamento di un’opera sia corrisposto all’autore e all’editore un adeguato compenso. Di fatto, rappresenta uno sportello unico per la cultura.

Alcuni estratti di interesse generale (chi è tenuto all’adempimento; cerimonie private)

 

Circolare N° 21 del 04-06-2002
Oggetto: Il certificato di agibilità.

 

3. A chi può essere rilasciato il certificato di agibilità

Il certificato di agibilità può essere rilasciato a imprese, a formazioni sociali legalmente costituite o enti che occupano soggetti che svolgono un’attività tecnico-artistica nell’ambito dello spettacolo.

 

In genere si verificano due fattispecie:

 

a) imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che assumono o scritturano direttamente lavoratori appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell’articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso l’obbligo del possesso del certificato di agibilità – unitamente alla obbligazione contributiva – ricade sul soggetto che ha scritturato i lavoratori;

 

b) imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che stipulano contratti con società (cooperative di produzione e lavoro, s.a.s., s.r.l., ecc.), fondazioni, associazioni, ditte individuali legalmente costituite, occupanti lavoratori di cui al precedente punto a). Tali imprese, enti, associazioni debbono accertare che i soggetti con i quali hanno stipulato i contratti siano muniti del prescritto certificato di agibilità ENPALS.

 

6. Per quanto riguarda attività di spettacolo che si svolgono in locali pubblici in occasione di cerimonie private (battesimi, matrimoni, ecc), gli adempimenti di richiesta del certificato di agibilità e di pagamento dei contributi previdenziali devono essere assolti dal gestore del locale, qualora i singoli artisti siano assunti o scritturati direttamente dallo stesso ai fini dell’organizzazione dell’evento.

 

Nel caso in cui invece venga ingaggiata, anche dai privati che organizzano l’evento, una formazione sociale di artisti, su quest’ultima ricadrà l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità e del relativo versamento dei contributi.

 

Per i casi in cui i singoli artisti siano ingaggiati direttamente dai privati che organizzano l’evento si ricorda che l’adempimento è a carico del committente in quanto datore di lavoro. Si ricorda che in ogni caso resta in capo al gestore dei locali (art. 6, comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947) presso cui agiscono i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 708 del 1947 l’obbligo di accertarsi che quest’ultimi siano in possesso del certificato di agibilità.

La J Music offre ai propri Clienti un servizio esclusivo e competitivo

infatti la J Music sas è una società di fornitura di servizi musicali che può sollevare totalmente il locale, Hotel, Teatro, da ogni onere e da ogni fastidio curando tutti gli adempimenti di legge anche per i musicisti che il cliente vorrà scegliere, segnalare e programmare.

 

In caso di verifica da parte della competente autorità preposta
il locale esibirà il contratto di fornitura stipulato con la J Music, la quale è in possesso del permesso di Agibilità per i propri collaboratori e/o dipendenti nonchè per i musicisti segnalati dal locale stesso, anche per un singolo evento, curando pertanto il regolare adempimento di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge.

APPROFONDIMENTI DI INTERESSE GENERALE:

ENPALS: Circolare n.6 del 20.04.2007 (Chiarimenti sulle esenzioni contributive introdotte dalla nuova Finanziaria)

 

(…) I presupposti oggettivi per beneficiare del regime di esenzione contributiva previsto dalla norma in oggetto riguardano l’ambito di svolgimento della prestazione lavorativa e la retribuzione annua lorda percepita per tali prestazioni. In relazione alla prestazione lavorativa, il legislatore fa riferimento alle esibizioni in una particolare tipologia di spettacoli musicali, ossia quelli “di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche”.
Poiché la finalità del divertimento è, come noto, una delle condizioni connaturate all’esistenza stessa dello spettacolo in tutte le sue forme, si può ritenere che l’elemento effettivamente in grado di connotare e qualificare lo “spettacolo musicale” di cui al comma 188 rimane il riferimento alle “celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche”.
Oltre al presupposto delle esibizioni in spettacoli musicali strettamente connessi alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, ai fini dell’applicazione del regime in parola, la norma prevede che il compenso lordo percepito, dai citati soggetti, per le esibizioni negli spettacoli di cui si tratta, non superi, nel corso dell’anno solare, l’importo di 5.000 euro.
Al riguardo, si sottolinea come, ove nel corso dell’anno solare si sia superato il predetto limite reddituale, i rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti ad assolvere, per la quota di reddito eccedente il limite di 5.000 euro, agli adempimenti contributivi ed informativi conformemente alle norme ordinarie. (…)

SIAE NOVITA’ per tutti gli ESERCENTI:

 

grazie all’interessamento del M° Luca Ruggero Jacovella, titolare della J Music sas, dal 2009 è possibile – per tutti gli esercenti (hotel, bar, locali,..) con musica dal vivo, i quali devono dichiarare gli incassi sul mod. 1026 ai fini del calcolo del diritto d’autore – non acquistare più a pagamento tale modello, ma semplicemente fotocopiarlo o scaricarlo da internet.

 

Un piccolo risparmio per ogni esercente, ma di significativa importanza per chi si è adoperato per tale risultato.

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